La minaccia che viene dal passato

Il ritorno dei morti viventi: ovvero il neofascismo.



Oggi con allarmante stupore vedo che spuntano fuori come funghi nuovi movimenti che in maniera più o meno esplicita si rifanno al fascismo e ai suoi valori. 
Parlano di Rivoluzione e di Socialismo riferendosi a un periodo storico che di rivoluzionario non ebbe nulla, e non solo mantenne in piedi la vecchia aristocrazia e gli antiquati vertici di un Regime che era ancora sabaudo, ma ne aumentò il potere assieme a quelli del clero e della borghesia industrale. Di fatto lo Stato fasciata, essendo uno Stato corporativista, era governato dai grandi industriali che tramite il Consiglio delle Corporazioni facente parte della Camera dei deputati decidevano le sorti della Nazione. Questo sodalizio fu confermato dalla legge del 3 aprile 1926 n. 563 che nei fatti vietava gli scioperi e aboliva ogni sindacato non accettato dal Governo. 
Possiamo definire ciò come Rivoluzionario e Socialista?
Un altro punto che vorrei ricordare -tra gli altri abominei partoriti dal Regime come il controllo della stampa e l'allontanamento dei funzionari che non prestavano giuramento al Duce- è la legge del 4 febbraio 1926 n. 237 sull'istituzione dei Podestà: ovvero la nomina di governatori scelti direttamente dal Regime e non eletti dal popolo che sostituivano le funzioni svolte dai sindaci e dai consigli comunali. 

Il fascismo era quandi quanto di più anti-sociale e anti-popolare ci potesse essere, e chi oggi si rifà a questo disegno è da considerare come una minaccia alla Cosa Pubblica e alle libertà sociali dei cittadini. 
Termino questa breve considerazione con un riassunto delle "leggi fascistissime" sperando che siano spunto di riflessione politica.


  • Legge 26 novembre 1925 n° 2029: tutti i corpi collettivi operanti in Italia (associazioni, istituti, enti) su richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza hanno l’obbligo di consegnare statuti, atti costitutivi, regolamenti interni, elenchi di soci e di dirigenti. In caso di infedele (o omessa) dichiarazione, il prefetto procede allo scioglimento, mentre sanzioni detentive indeterminate e sanzioni pecuniarie pesantissime, da un minimo di 2.000 ad un massimo di 30.000 lire;
  • Legge 24 dicembre 1925 n° 2300: allontanamento del servizio di tutti i funzionari pubblici che rifiutano di prestare giuramento di fedeltà al regime;
  • Legge 24 dicembre 1925 n° 2263 
    (primo intervento strutturale in materia costituzionale):
    - il Presidente termina di essere individuato come Presidente del Consiglio per diventare Primo Ministro Segretario di Stato, ottenendo la supremazia sugli altri Ministri i quali cessano di essere suoi colleghi (diventano suoi subordinati gerarchici). I singoli Ministri possono essere sfiduciati sia dal Re che dal Primo Ministro;
    - il capo del Governo è nominato e revocato dal Re ed è responsabile dell’indirizzo generale politico del Governo solo verso il Re, pertanto il Capo del Governo non è responsabile verso il Parlamento (non c’è rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo);
  • Legge 31 gennaio 1926 n° 100: attribuisce la facoltà al Governo di emanare norme giuridiche;
  • Legge 4 febbraio 1926 n° 237: modifica l’ordinamento municipale, eliminando il consiglio comunale, (elettivo dal 1848), e il sindaco (elettivo dal 1890). Al sindaco subentra il podestà, egli è nominato con decreto reale e resta in carica 5 anni. Il podestà è, quindi, rappresentante del Governo ed esercita le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.
  • Regio decreto 6 novembre 1926 n° 1848: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con il quale vengono ampliati i poteri dei prefetti ossia sciogliere associazioni, enti, istituti, partiti, gruppi e organizzazioni politiche e istituisce il confino come sanzione principale nei confronti dei soggetti che erano contro il regime;
  • Legge 25 novembre 1926 n° 2008 
    (provvedimento per la difesa dello Stato presentati dal Ministro della giustizia Alfredo Rocco):
    - art. 1: qualunque attentato diretto contro le persone del Re, della Regina, del Reggente, del Principe ereditario e del Primo Ministro viene sanzionato con la pena di morte;
    - art. 3: l’istigazione all’attentato, a mezzo stampa, diventa un reato specifico punito con la reclusione da 15 a 30 anni;
    - art. 5: la diffusione all’estero di “voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato” tali da nuocere al prestigio statale o agli interessi nazionali, comporta la reclusione da 5 a 15 anni, accompagnata dall’interdizione permanente dei pubblici uffici, dalla perdita immediata della cittadinanza italiana e dalla confisca dei beni;
    - art. 7: per applicare il “provvedimento per la difesa dello Stato” venne istituito il Tribunale speciale. Le sentenze del Tribunale speciale erano immediatamente esecutive e inappellabili.